Si intende per Dispositivi di Protezione Individuale, definizione spesso surrogata dall’acronimo DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) La legge di riferimento è dunque il D.Lgs. 81/2008 che ne prevede l’utilizzo solo quando siano già state adottate misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio. I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio: