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Normativa
Abbigliamento Professionale | Attrezzatura per Sicurezza sul Lavoro | Calzature Antinfortunistiche

Normativa

Si intende per Dispositivi di Protezione Individuale, definizione spesso surrogata dall’acronimo DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) La legge di riferimento è dunque il D.Lgs. 81/2008 che ne prevede l’utilizzo solo quando siano già state adottate misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio. I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:

  • I categoria - rischio lieve - autocertificato dal produttore
  • II categoria - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
  • III categoria - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione 
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